Art. 67.
(Abrogazione di norme).

      1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
      2. Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. In tutte le disposizioni che recano riferimenti agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi informativi previsti dalla presente legge, e, in particolare, i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale del CESIS, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), si intendono operati, rispettivamente, nei confronti del CNS, del Comitato tecnico esecutivo (CTE), del DGS, dell'AISE e dell'AISI.